I coniugi che intendono avvalersi della procedura semplificata dovranno recarsi presso l’ufficio di Stato Civile e rendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni che sarà inserita all’interno dell’atto di accordo, redatta sugli appositi moduli predisposti, compilati in ogni parte e allegando la documentazione necessaria.
Le dichiarazioni che entrambi i coniugi dovranno rendere sono relative a:
• assenza di figli in comune minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
• luogo e data del matrimonio con relativo numero di atto, parte e serie dell’iscrizione o trascrizione, solo se il matrimonio non è stato celebrato in Grottammare.
I coniugi dovranno obbligatoriamente essere presenti entrambi innanzi all’Ufficiale dello stato civile per poter dichiarare il proprio accordo, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’ufficiale di stato civile riceve contestualmente da ciascuna delle parti, personalmente, la dichiarazione di volontà alla separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni, i coniugi potranno quindi dichiarare, a seconda dei casi, di aver raggiunto l’accordo per la separazione consensuale, per la cessazione degli effetti civili, per lo scioglimento del matrimonio o per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nei casi di separazione consensuale e divorzio congiunto, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, iscrivendolo nei registri dello stato civile, ed inviterà le parti a comparire una seconda volta innanzi a se, fissando il relativo appuntamento non prima di trenta giorni, al fine di confermare le dichiarazioni di volontà contenute nell’accordo.
Se le parti non compaiono alla nuova data fissata, oppure se compaiono e non confermano l’accordo, questo non acquista efficacia; se invece compaiono e lo confermano, l’accordo diventerà esecutivo a tutti gli effetti di legge. In ogni caso, l’Ufficiale di Stato Civile iscriverà nel registro dello stato civile sia la conferma dell’accordo, sia la mancata conferma, espressa o tacita.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, che diventerà esecutivo e sarà iscritto nei registri dello stato civile a tutti gli effetti di legge senza necessità di comparire nuovamente.
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa.
Non potranno costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile:
- la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum);
- la regolamentazione dell’uso della casa coniugale.
Riferimenti normativi
- Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge10 novembre 2014, n. 162
- Legge 6 maggio 2015, n. 55
- Legge 5 febbraio 1992 n.104 (articolo 3, comma 3)
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss ii e mm